
La richiesta di assegno alimentare ex art. 433 cod. civ.: lo stato di bisogno è incompatibile con un percorso riabilitativo?
Il Sig. B, trovandosi privo di risorse economiche, di una casa dove vivere e di un’occupazione lavorativa, si rivolgeva al Tribunale di Milano chiedendo la condanna della propria madre sig.ra A. al versamento di un assegno alimentare mensile in suo favore.
Nelle more, il B. veniva accolto da una struttura di sostegno temporanea che lo aiutava in modo concreto a superare questo nuovo periodo di crisi e lo avviava verso un percorso di housing sociale; sempre nelle more, l’attore apprendeva che la Comunità, presso cui era stato ospite e aveva lavorato, aveva introitato somme devolute dalla madre a favore della Comunità, ma a beneficio del figlio; somme che, all’atto dell’espulsione, venivano consegnate al Sig. B. per le sue immediate esigenze.
Giunta la causa in decisione, il Giudice, prima di entrare nel merito della vicenda, ripercorreva i presupposti fondanti il diritto alla prestazione alimentare richiesta dal sig. B. individuandoli nel c.d. principio di solidarietà familiare che “consiste, infatti, nella prestazione di assistenza materiale in favore di colui che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento”.
Gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 433 cod. civ. sono quindi da ricondurre “nello stato di bisogno dell’alimentando e nella incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento, nelle capacità economiche dell’obbligato e nella sussistenza, tra gli stessi, di una determinata relazione stabilita dalla legge”.
La valutazione del soddisfacimento dei presupposti codicistici e il conseguenziale vaglio delle richieste formulate dall’attore, secondo il Giudice adito, non possono prescindere dalla conduzione di un’indagine approfondita sugli aspetti personali dell’attore e sulla vita condotta dal medesimo.
Secondo il Giudice, per quanto attiene al primo aspetto, alla luce dei risultati ottenuti dall’attore nel percorso seguito presso la Comunità, della relativa potenzialità lavorativa acquisita dal medesimo in ragione dei lavori svolti presso gli enti convenzionati, è da ritenersi sussistente in capo al sig. B. la capacità lavorativa generica e specifica a cui fa riferimento l’art. 433 cod. civ., mancando quindi la prova dell’assoluta impossibilità di ovviare alla paventata situazione di bisogno da parte dell’attore.
Per quanto riguarda le esigenze abitative del sig. B., secondo l’autorità, come nel caso del primo presupposto, non risulta raggiunta la prova positiva dello stato di bisogno dell’attore, il quale, al momento della decisione, risultava inserito in un progetto di Housing sociale, godendo di una situazione socialmente stabile e protetta, circostanze quest’ultime ritenute dall’autorità non sufficienti a far “presagire l’impossibilità di una condizione personale ed economica in ripresa”.
Anche sul piano patrimoniale, la situazione ha subito degli obiettivi miglioramenti: a fronte di un accordo tra la madre e la Comunità presso cui il sig B. era ospite, la convenuta versava periodicamente a quest’ultima delle somme di denaro, importi che l’istituto, come si è visto più sopra, ha provveduto a consegnare all’attore all’atto dell’espulsione. La circostanza, se pur inizialmente ignota all’attore, secondo il giudicante costituiva nei fatti una ragionevole risorsa nella disponibilità del sig. B., idonea, se congruamente utilizzata, a consentire all’attore di far fronte alle proprie esigenze primarie alimentari almeno per un anno.
Il Tribunale, ritenuto che l’attore, nel suo percorso di recupero presso la Comunità avesse sviluppato capacità lavorative idonee ad affrancarsi economicamente, valutato l’inserimento del B. nel progetto di Housing sociale e considerato l’accantonamento effettuato per suo conto dalla Comunità, respingeva la richiesta di assegno alimentare per essersi l’attore affrancato dalle proprie necessità nel corso del giudizio.
In definitiva nelle more il richiedente è stato costretto a salvarsi da solo.