
Ablazione della responsabilità genitoriale e maternità surrogata eterologa
Con un recente decreto il Tribunale per i Minorenni di Milano ha chiarito i confini della maternità surrogata eterologa all’estero (Ucraina) in relazione – per quanto qui d’interesse - alla posizione del coniuge italiano ultra-sessantenne Sig.ra A. richiedente – unitamente al marito sig. B. - tale modalità di concepimento. Nello specifico il Collegio ha escluso la legittimità della “pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale”, nei riguardi della sig.ra A., richiesta dalla difesa di B. e dalla Curatela del minore, vista l’effettiva rinuncia della medesima alla conservazione dello status di madre acquisito in Ucraina e la scelta di non avviare con il minore alcun tipo di rapporto.
Di contro il medesimo TM ha respinto per difetto di competenza la richiesta di B. di revocare il provvedimento di affido del minore all’Ente, con collocamento presso famiglia professionale, difettando in capo al richiedente Sig. B. lo status di padre in assenza di registrazione in Italia dell’atto di nascita del minore comprovante il rapporto di filiazione fra quest’ultimo e il Sig. B.
Il TM, con decreto non definitivo, ha confermato l’affido del minore all’Ente, con collocazione del medesimo presso la famiglia professionale, disponendo il graduale inserimento, monitorato dai servizi preposti, del minore nel nuovo nucleo famigliare di B., riservandosi ogni ulteriore ed eventuale provvedimento all’esito della trascrizione dell’atto di nascita del minore.
Il Collegio nel valutare nel suo insieme l’intera vicenda stigmatizza la figura del “genitoriale intenzionale” che, nel caso di specie, ha assunto un ruolo manifestatamente marginale, mentre assume particolare importanza l’indagine condotta sugli aspetti interpersonali, caratteriali e psicologici dei soggetti coinvolti - anche indirettamente - nella vicenda e nei rapporti con il minore. Più in dettaglio, il valore - anche giuridico - attribuito dal Collegio a tali elementi, per quanto attiene alla posizione della sig.ra A., ha permesso alla medesima di definire la propria posizione di estraneità al progetto di genitorialità surrogata segnatamente al fine di non ostacolare, bensì di essere, per quanto possibile, artefice della migliore tutela fisica, morale e psicologica del minore.